L’obbligo principale che grava in capo a un venditore è quella di fornire un bene conforme a quanto ordinato dal cliente e che sia esente da vizi o difetti che lo rendano improprio all’uso al quale è destinato.

La violazione di quest’obbligo può legittimare l’acquirente a agire nei confronti del venditore sul fondamento della responsabilità per vizi occulti del prodotto.

La definizione di vizi occulti (vices cachés)

Ai sensi dell’articolo 1641 e ss del Code civil, il venditore di un bene è tenuto a garantire l’acquirente dei difetti occulti della cosa venduta che la rendono impropria all’uso al quale è destinata o che ne diminuiscono a tal punto il valore che l’acquirente non l’avrebbe acquistata o, comunque, l’avrebbe acquistata a un prezzo inferiore[1].

Per difetto occulto si intende un vizio del prodotto venduto che non è apparente, ossia che non è possibile rilevare al semplice esame del prodotto o che si manifesta solo dopo un certo periodo rispetto alla consegna.

Si tratta, in ultima analisi, di difetti del prodotto che non possono essere riconosciuti e denunciati dall’acquirente al venditore al momento della consegna.

Condizioni dell’azione in responsabilità da parte dell’acquirente

Gli articoli 1641 e 1642 del Code civil subordinando l’azione in responsabilità per vizi occulti del prodotto a tre condizioni:

  • il carattere occulto del difetto;
  • l’inidoneità del prodotto al suo utilizzo in ragione del difetto;
  • l’esistenza del difetto al momento della vendita.

Il carattere occulto è valutato in funzione delle competenze dell’acquirente. Nel caso di acquirente non professionista, si ritiene che il vizio sia da considerarsi occulto qualora impossibile da rilevare per una persona che abbia realizzato un normale controllo del prodotto, ma che non disponga di particolari conoscenze tecniche[2].

L’inidoneità del prodotto è da valutarsi rispetto all’uso che intende farne l’acquirente, se lo ha precisato al venditore. Altrimenti, l’inidoneità è valutata rispetto all’uso normale del prodotto.

Infine, quanto all’esistenza del vizio al momento della vendita, rientrano nella nozione di vizi occulti tutti i difetti che esistevano al momento della vendita, compresi quelli che erano a uno stato puramente iniziale e non avevano ancora manifestato la loro portata negativa.

Ad ogni modo, un vizio occulto non può, ad esempio, risultare da un uso errato del prodotto venduto da parte dell’acquirente, né tantomeno da un’incompatibilità con un altro prodotto (salvo il caso in cui il venditore si è impegnato a fornire un bene compatibile).

Il termine di prescrizione

L’azione dell’acquirente che lamenti l’esistenza di un vizio occulto del bene acquistato si prescrive nel termine di due anni a far data dalla scoperta del vizio.

Rispetto alla concezione italiana, tale termine di prescrizione è particolarmente vantaggioso per l’acquirente. In effetti, il termine corre dalla data della scoperta del vizio e non dalla data della consegna del bene[3].

La giurisprudenza ha precisato che l’azione del venditore convenuto che voglia mettere in causa il suo fornitore o il produttore del bene venduto si prescrive anch’essa nel termine di due anni. Tale termine decorre a far data dalla notifica della citazione ricevuta dal venditore.

La c.d. azione diretta nei confronti del produttore

Un’ulteriore particolarità del diritto francese in materia è la c.d. azione diretta nei confronti del produttore.

La giurisprudenza considera che l’acquirente finale è in diritto di agire direttamente nei confronti del produttore, purché nel rispetto del termine di prescrizione di due anni a far data dalla scoperta del vizio, senza dover preliminarmente citare in giudizio l’intermediario[4].

Le azioni esperibili da parte dell’acquirente

L’acquirente che lamenta l’esistenza di un difetto occulto può richiedere:

  • la riduzione del prezzo d’acquisto e conservare il bene (azione estimatoria);
  • la risoluzione del contratto di vendita, con conseguente ripetizione del prezzo da parte del venditore e restituzione del bene.

Tuttavia, qualora sia dimostrato che il venditore aveva conoscenza dell’esistenza del difetto, questi sarà tenuto a risarcire anche i danni indiretti causati all’acquirente.

I danni indiretti sono costituiti dall’insieme di spese sostenute dall’acquirente in ragione del difetto del prodotto. A titolo esemplificativo, un fornitore di prodotti per l’edilizia potrebbe essere condannato, oltre alla restituzione del prezzo, anche a sostenere le spese di rifacimento dei lavori.

È importante precisare che la giurisprudenza ha sviluppato una forma di presunzione assoluta quanto alla conoscenza dell’esistenza del vizio da parte del venditore professionista.

In altre parole, il venditore professionista sarà sempre tenuto a risarcire il danno indiretto subito dall’acquirente.

Riflessi in materia di vendita internazionale

La vendita internazionale di beni è una materia soggetta ad alcune particolarità rispetto al diritto nazionale.

Prima fra tutte, l’esistenza di convenzioni internazionali che disciplinano direttamente la materia. Una per tutte, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.

La suddetta Convenzione, applicabile in Francia, non presenta, tuttavia, disposizioni specifiche in materia di responsabilità per vizi occulti del prodotto.

Contrariamente a un precedente orientamento, la Cassazione francese ha recentemente confermato l’assenza di disposizioni specifiche in materia nella Convenzione di Vienna del 1980 e l’impossibilità di ricavare un regime in materia di vizi occulti in via interpretativa. Di conseguenza, la Cassazione ha stabilito che, per determinare il regime applicabile in materia è necessario valutare quanto previsto dalla legge applicabile al contratto.

Nel caso di vendita internazionale fra Francia e Italia, la legge applicabile al contratto è generalmente determinata in applicazione dei criteri dettati dal Regolamento Roma I, ossia: [5]

  • la legge liberamente scelta fra le parti;
  • in assenza di scelta, la legge dello Paese del venditore.

A titolo esemplificativo, una società francese potrebbe citare in giudizio un’impresa fornitrice di beni italiana. Qualora il contratto concluso fra le parti o le Condizioni generali di vendita sottoscritte siano mute quanto alla legge applicabile alla compravendita, il Tribunale francese potrebbe essere chiamato a pronunciarsi sulla base delle disposizioni italiane in materia di vizi della cosa venduta.

Schema semplificato di contenzioso

L’eventualità di un contenzioso dinanzi a un Tribunale francese rappresenta una componente di rischio per l’impresa italiana che intenda vendere i propri prodotti in Francia.

Il procedimento francese presenta alcune peculiarità rispetto alle quali il professionista italiano dev’essere avvertito.

In primo luogo, la citazione in giudizio può pervenire sino a due anni dopo la scoperta del vizio da parte dell’acquirente.

In secondo luogo, è frequente che l’acquirente richieda al Tribunale che sia svolta una expertise, ossia una C.T.U.

Tipicamente, il perito nominato dal Tribunale è incaricato di:

  • Valutare l’esistenza di un vizio o difetto occulto;
  • Valutare, laddove necessario, le soluzioni tecniche per porre rimedio ai problemi causati dal prodotto difettoso;
  • Quantificare le spese sostenute dall’acquirente in ragione del vizio o difetto riscontrato sul prodotto[6].

Non di rado, nel corso dell’expertise sono chiamate in causa a cascata i vari intermediari coinvolti nella compravendita, nonché gli eventuali assicuratori. Questo può aver per effetto un allungamento importante dei tempi della procedura.

L’expertise generalmente prevede una serie di incontri in presenza di tutte le parti in causa, nel corso dei quali sono constatati i vizi, discussi i documenti e gli scritti comunicati dalle parti e si ottempera alle eventuali richieste documentali del perito.

In genere le parti partecipano assistite dal proprio legale all’expertise. Un intervento pronto e puntuale in questa sede spesso permette di dirimere o risolvere la controversia ab initio, giacché le conclusioni del rapporto di expertise sono, in genere, un’anticipazione del giudizio.

Conclusioni

L’imprenditore italiano confrontato con il mercato francese dovrà avere cura di:

  • Verificare la validità e l’utilità degli strumenti contrattuali di cui dispone: contratto, condizioni generali di vendita, accordi particolari con l’acquirente;
  • Vegliare a mantenere un comportamento processuale adatto alla situazione e proattivo, a beneficio del perito incaricato dal Tribunale,

Vegliare a chiamare tempestivamente in causa i suoi eventuali fornitori e assicuratore, al fine di limitare o escludere la propria responsabilità.


[1]  Art. 1641, Code civil: “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.

[2] Il Code de la consommation (Codice del consumo) precisa che per “acquirente non-professionista” si intende una persona che realizza un’operazione che non rientra nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale, liberale o agricola.

[3] Per un’azione analoga, il diritto italiano prevede che il termine decorra a far data dalla consegna e non dalla scoperta del vizio. Inoltre, il diritto italiano prevede un termine di prescrizione di un anno.

Art. 1495, Codice civile italiano: “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna”.

[4] Cassation, ch. civ. 1ère, 9 ottobre 1979.

[5] Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

[6] Si pensi, ad esempio, alla vendita di serramenti e infissi che si scoprono essere difettosi successivamente alla loro installazione. Il perito nominato dal Tribunale potrebbe essere incaricato di definire le soluzioni tecniche per sostituire i prodotti difettosi e determinare, quindi, sulla base di preventivi i costi che saranno sostenuti dall’acquirente e risarciti dal venditore e/o dal produttore.